L'ADIALPI SCRIVE A ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI SULLE PROBLEMATICHE DEL REFRESH 2012

IL REFRESH 2012 E I PASCOLI MAGRI

La Politica Agricola è nata con l’intento di aiutare il settore e sostenere gli agricoltori nel loro lavoro, incentivando le aziende a nuovi investimenti oltre ad un miglior sviluppo delle produzioni: le ingenti somme di contributi comunitari vengono ogni anno erogate alle aziende agricole in base alle domande di premio richieste, derivanti dai “titoli” posseduti da ciascun agricoltore, e successivamente ai controlli di specifici organi che valutano l’effettiva titolarità a riscuotere il sostegno. Sulla base di regolamenti comunitari e nazionali di presentazione delle domande di premio, gli agricoltori sono tenuti ad attenersi rigorosamente alle rigide istruzioni operative per non incorrere in eventuali sanzioni o addirittura nella decadenza della domanda.

Questo sistema di controlli ha recato negli ultimi anni parecchie problematiche alle aziende che hanno richiesto i premi soprattutto a causa della complicazione delle regole e dei metodi di calcolo delle sanzioni che, in molti casi, penalizzano l’agricoltore in modo eccessivo e lo stesso, a volte, si trova “ingannato” da un sistema in cui pensava di essersi fedelmente attenuto alle regole.

 

LA DOMANDA UNICA E IL REFRESH

 

Nello specifico per quanto riguarda la Domanda Unica di Pagamento, che rappresenta per molte aziende la “fetta” più grande dei contributi annuali ricevuti, l’agricoltore è tenuto per ogni campagna agraria a dichiarare la superficie netta su cui richiedere il premio (superficie dichiarata); dopodiché saranno gli organismi pagatori regionali a controllare, ogni anno prima di erogare l’aiuto, se tale dichiarazione è corretta e procedere con i pagamenti. A tal proposito, ogni tre anni, vengono effettuate delle foto aeree utili per aggiornare la base dati grafica, più conosciuta come “Refresh”, che attraverso la fotointerpretazione definisce la superficie ammissibile a premio (superficie determinata o “eleggibile”).

Lo scostamento tra superficie dichiarata e determinata comporta una serie di sanzioni come di seguito specificate[1]:

-          Tra lo 0% e il 3%: importo dell’aiuto calcolato in base alla superficie determinata;

-          Tra il 3% e il 20%: importo dell’aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata;

-          Oltre il 20%: esclusione dal pagamento (decadenza della domanda);

-          Oltre il 50%: esclusione dal pagamento oltre alla deduzione, dai pagamenti nel corso degli anni successivi all’anno dell’accertamento, l’importo corrispondente alla superficie non determinata.

 

Inoltre le risultanze ottenute dall’aggiornamento del “Refresh” vengono applicate al procedimento amministrativo della Domanda Unica di quell’anno e retroattivamente alle due campagne precedenti.

 

 

 

 

Facendo un esempio pratico:

-          L’agricoltore per la “Domanda Unica 2010” dichiara una superficie di 200 Ha su cui richiede un premio di 20.000 € (valore medio dei titoli in suo possesso: 100 €/ha); l’organismo pagatore, in base alle fotointerpretazione del “Refresh 2009”, determina una superficie eleggibile di 200 ha.

Quindi l’agricoltore viene interamente pagato.

-          L’agricoltore per la “Domanda Unica 2011” dichiara, nuovamente, una superficie di 200 Ha su cui richiede un premio di 20.000 € (valore medio dei titoli in suo possesso: 100 €/ha); l’organismo pagatore, in base alle fotointerpretazione del “Refresh 2009”, determina una superficie eleggibile, ancora una volta, di 200 ha.

Quindi l’agricoltore viene interamente pagato.

-          L’agricoltore per la “Domanda Unica 2012” dichiara, nuovamente, una superficie di 200 Ha su cui richiede un premio di 20.000 € (valore medio dei titoli in suo possesso: 100 €/ha); l’organismo pagatore, in base alle fotointerpretazione del nuovo “Refresh 2012”, determina una superficie eleggibile di 150 ha.

Lo scostamento è oltre il 20% e significa la decadenza della domanda 2012 oltre all’effetto retroattivo alle campagne 2010 e 2011: l’agricoltore non riceve il pagamento per il 2012 e deve rendere gli importi ricevuti nei due anni precedenti.

Quindi l’agricoltore, pur dichiarando sempre le stesse superfici e pur attendendosi a quanto determinato dall’organismo pagatore negli anni precedenti, si trova penalizzato in modo decisamente grave dovendo rendere tutti i premi ricevuti e comportando, in molti casi, danni irreparabili per il bilancio aziendale.

 

La domanda che sorge spontanea è: perché la superficie eleggibile scende dal Refresh 2009 al Refresh 2012?

La risposta non è così immediata.

Con l’aggiornamento del Refresh sicuramente vi è stato un miglioramento della qualità delle foto ma questo non è sufficiente a spiegare tali cambiamenti; infatti, se le paragoniamo alle foto del 2005 o precedenti, possiamo notare un considerevole miglioramento ma rispetto al 2009 la qualità è pressoché simile.

Altra giustificazione, molto più logica, sta nella soggettività del Refresh, che dipende dalle scelte del tecnico dell’ente di controllo a cui viene affidata la domanda, e in un “ingiustificato” cambio dei metodi di valutazione (essendo infatti medesime le superfici contestate, un esito diverso può essere solo imputabile ad una diversa metodologia di valutazione che dipende esclusivamente dall’ente di controllo: quest’ultimo in pratica valuta nel 2009 e nel 2012 una stessa situazione ma con risultati diversi) che hanno contribuito a variare l’esito delle fotointerpretazioni: infatti molte aree che dal Refresh 2009 venivano considerate ammissibili a premio, vengono successivamente “declassate”, aumentando le tare o addirittura considerandole non coltivabili o non pascolabili. Questa scelta penalizza gravemente l’agricoltore interessato in quanto, senza preavviso e pur essendosi sempre attenuto a quanto determinato dallo stesso ente, subisce una riduzione di superficie che comporta sanzioni non solo per l’annata in corso ma anche per quelle precedenti.

Infine occorre ricordare che il 2012 è stato un anno caratterizzato da una forte siccità che ha impedito lo sviluppo della vegetazione e ha determinato la perdita di cotica in alcune aree per cui la rigenerazione richiederà diverse annualità: questa situazione ha influenzato sicuramente le valutazioni delle superfici ammissibili a premio.

 

IL CASO DEI PASCOLI MAGRI

 

I pascoli di montagna, in base allo sviluppo della vegetazione possono essere classificati “pascoli polifita”, con l’intera superficie erbosa e quindi pascolabile, oppure “pascoli magri”, con parte della superficie composta da rocce, suolo nudo, arbusti o altra vegetazione che non permette in parte il pascolamento. La classificazione dei pascoli magri deriva da una interpretazione dell’area interessata valutando la percentuale tra cotica pascolabile e zone non produttive (tara); un pascolo magro può avere una tara variabile dall’1 al 99% ma, secondo i criteri di misurazione stabiliti per i pascoli magri, esistono solo due tipologie di tara: il 20% e il 50%. Nello specifico un pascolo con tara compresa tra lo 0 e il 5% viene classificato pascolo polifita e tutta la superficie è ammessa a premio. Nel caso di tara compresa tra il 5 e il 20% viene classificato pascolo magro al 20%, mentre tra il 20 e il 50%, pascolo magro al 50%: nel primo caso sarà ammessa a premio solo l’80% della superficie, nel secondo caso il 50%. Oltre il 50% viene definito “tara” e l’intera superficie non è ammessa a premio.

Come si può dedurre, questi criteri sono fortemente penalizzanti per molti terreni in quanto una minima differenza di tara può ridurre notevolmente la superficie ammessa a premio; ad esempio un pascolo, da esser classificato con tara 18 o 22%, significa variare la superficie a premio dall’ 80 al 50%, il che significa, soprattutto sulle grandi superfici degli alpeggi, una riduzione in molti casi di molte decine di ettari e quindi un danno economico non indifferente per l’azienda. Ancor peggio per le aree di poco oltre il 50% di tara in cui l’intera superficie non è ammessa a premio.

Il tutto è da valutare in un contesto di interpretazioni soggettive, da parte dei tecnici incaricati, di foto aeree a volte poco chiare, con ombreggiature, scarsa nitidezza o addirittura in parte coperte da nebbie, per non parlare delle foto effettuate in periodi inadeguati, per cui parte della superficie risulta ancora coperta da neve, o in anni particolarmente danneggiati da calamità naturali (ad esempio la siccità del 2012).

Lo stesso controllo “in campo”, in cui i tecnici incaricati si recano direttamente sul luogo oggetto di contestazione, a volte può essere non del tutto veritiero in quanto la misurazione viene effettuata sempre in modo soggettivo e su aree molto vaste (molte volte alpeggi di 4-500 ettari) per cui non è così semplice valutare l’effettiva tara o la superficie ammissibile per una determinata zona.

In pratica sugli alpeggi, dove buona parte delle superfici sono composte da pascoli magri, i controlli di valutazione delle superfici molte volte sono poco attendibili con complicazioni per coloro che effettuano la domanda di premio. Ne risulta quindi che, variando il soggetto che interpreta le aree interessate, possano esserci differenze di superficie più o meno significative che, in ogni caso, comportano all’agricoltore in questione, oltre al rischio di sanzioni per le campagne passate, di non avere mai una sicurezza nell’impostare la propria domanda di premio per le campagne seguenti.

Tornando a parlare del cambio dei metodi di valutazione da parte degli enti di controllo, occorre precisare che in molti alpeggi gli animali praticano effettivamente il pascolo su quasi tutta la superficie a disposizione per cui, secondo una logica più che comprensibile, l’agricoltore sarebbe tentato a richiedere il premio su tutta l’area in sua conduzione; stando però a quanto determinato dagli enti di controllo, gli agricoltori si sono “adattati” a quanto determinato da questi nel corso dei Refresh: in pratica, l’agricoltore accetta quanto gli viene determinato e imposta ogni anno la domanda in base a questa valutazione. Se poi, con il Refresh 2012, tale valutazione viene inspiegabilmente variata, non sembra molto logico penalizzare l’agricoltore e applicare le sanzioni.

 

LE COMPENSAZIONI DI TERRENI NELLA STESSA DOMANDA

 

Entrando nel “tecnico” della Domanda di premio, vi sono alcuni accorgimenti altamente pregiudizievoli per l’agricoltore: è il caso dell’impossibilità di compensare la superficie mancante in una particella con quella in eccedenza di un’altra particella (a meno che si tratti di pascolo polifita).

In pratica: su un terreno a pascolo magro, l’agricoltore richiede sulla “particella 1” (superficie totale: 10 ha) 5 ha a premio e sulla “particella 2” (superficie totale 20 ha) 15 ha a premio; in totale l’agricoltore ha richiesto 20 ha a premio su una superficie totale di 30 ha. Dal Refresh risultano eleggibili 8 ha nella “particella 1” e 12 ha nella “particella 2”: totale determinato 20 ha (come richiesto dalla Domanda di premio). Purtroppo però non è possibile compensare tra le particelle e all’agricoltore verranno solamente pagati 5 ha nella “particella1” e 12 nella “particella 2”, oltre alle sanzioni nel caso di scostamento superiore al 3%,…

Tale procedimento non sembra avere molto senso visto le continue variazioni di valutazione delle particelle da un anno all’altro da parte degli enti di controllo: la compensazione dovrebbe essere ammessa in modo da facilitare il calcolo delle proprie superfici da parte dell’agricoltore e non incorrere in eventuali sanzioni.

 

LA SICCITA’ 2012

 

L’estate 2012 è stata caratterizzata da una forte siccità come riportato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 31 ottobre 2012: “Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento del carattere eccezionalità della siccità verificatosi nelle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio Ossola, durante l’estate del 2012” [2]. Tale calamità ha impedito lo sviluppo della vegetazione su molti terreni, in particolare sui pascoli magri di alta quota, comportando una riduzione dell’effettiva superficie pascolabile. Le aziende interessate non hanno potuto però procedere ad una rettifica della Domanda Unica 2012 in quanto, pur essendo a conoscenza della riduzione di superficie pascolabile, questa risultava di difficile quantificazione senza l’ausilio di adeguati strumenti tecnici. Tale siccità ha inoltre comportato una riduzione di cotica e la comparsa di molte aree a “suolo nudo” per cui saranno necessarie diverse annualità affinché venga ripristinata la situazione precedente all’evento dannoso: motivo per cui, anche i sopraluoghi in campo effettuati nelle annate successive, in molti casi, non riescono a valutare correttamente la superficie ante-2012.

 

SOLUZIONI

 

Come si può capire dalle argomentazioni sopra descritte, il sistema dei controlli sui pagamenti della Domanda Unica, soprattutto per quanto riguarda i pascoli, può avere diverse complicazioni spesso penalizzanti per le aziende interessate.

Il Refresh 2012 attualmente non è ancora stato del tutto applicato alle aziende in “anomalia” per cui si richiede un intervento politico a livello regionale e nazionale che limiti i danni di una rigida applicazione delle regole senza considerare le problematiche e le condizioni che hanno determinato certe situazioni.

Sicuramente il sistema dei controlli è un elemento indispensabile e degno di rispetto ma non possiamo non far notare alcune situazioni poco coerenti ed eccessivamente pregiudizievoli:

1)      le sanzioni derivanti dallo scostamento tra dichiarato e determinato risultano eccessivamente penalizzanti soprattutto nei casi in cui l’agricoltore si sia sempre attenuto alle valutazioni degli organi di controllo nelle stagioni precedenti: applicare tali penalità o in alcuni casi la decadenza della domanda oltre all’effetto retroattivo, significa danneggiare in modo gravissimo le aziende;

2)      le interpretazioni delle superfici da parte degli enti di controllo risultano spesso poco attendibili in quanto soggettive; inoltre da un anno all’altro vengono cambiati ingiustificabilmente i metodi di valutazione comportando importanti differenze nei risultati (attenzione: la valutazione è effettuata dallo stesso ente, sulle stesse  superfici, ogni anno: per questo motivo non si comprendono le variazioni!!!);

3)      la situazione dei pascoli magri deve essere analizzata in modo particolare in quanto risulta difficile valutare in modo corretto l’effettiva area pascolabile oltre alle problematiche tecniche in materia di limitata codificazione delle tare e l’impossibilità di compensazioni tra particelle;

4)      la siccità dell’estate 2012 ha recato gravi danni alle superfici e le valutazioni sulle foto aeree di quell’anno, come i controlli in campo degli anni successivi, risultano poco attendibili.

 

È necessaria, dunque, un’azione tempestiva di sospensione delle sanzioni riguardanti i controlli sui pagamenti delle Domande Uniche, in particolare sui pascoli: per le campagne future ci adatteremo alle nuove disposizioni, nonostante il grave danno dalla perdita di terreni eleggibili, ma per le annate 2010, 2011 e 2012 sarebbe opportuno trovare dei rimedi. Una soluzione logica sarebbe quella di escludere dal premio i terreni classificati “non ammissibili” per la campagna 2012, senza però incorrere nelle sanzioni o nella decadenza della domanda, perché questo vorrebbe significare la “distruzione” di molte aziende per un errore, sottolineo, non assolutamente imputabile a loro. Inoltre non sarebbe logico applicare l’effetto retroattivo alle campagne 2010 e 2011 in quanto non erano ancora interessate dalla siccità del 2012: per queste campagne, quindi, l’unico Refresh attendibile risulta quello del 2009­ (come annunciato durante un convegno dell’Adialpi del gennaio 2013 da parte sia dell’allora Assessore Regionale all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, sia del direttore dell’Arpea -Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura- Giancarlo Sironi, i quali affermarono che il Refresh 2012 non avrebbe avuto effetto retroattivo).

Infine sarebbe opportuno che il Refresh si facesse prima delle richieste delle Domande di premio e non successivamente, in modo che gli agricoltori siano a conoscenza dell’effettiva superficie in loro possesso da richiedere a premio senza incorrere in eventuali sanzioni: ad esempio il Refresh 2012 dovrebbe essere utilizzato per le campagne 2013, 2014 e 2015 e non per quelle precedenti.

 

 

CONCLUSIONI

 

Quello che si voleva far capire da questo documento è la difficoltà nell’applicare determinate regole generali, sicuramente utili e degne di considerazione, a casi concreti in cui la singola situazione può essere particolarmente penalizzata con danni molto gravi per le aziende.

L’Adialpi insiste sul fatto di valutare in modo razionale l’applicazione del Refresh 2012 in modo che esso non abbia effetti “catastrofici” sulle aziende interessate.

Occorre inoltre ricordare il contesto di crisi economica che il settore sta affrontando; i premi della PAC sono per molte aziende necessari per sopravvivere e per sperare in un futuro: ridurre gli importi, o addirittura richiederne la restituzione di quelli ricevuti nelle campagne precedenti, per via di sanzioni a volte eccessive, significherebbe mettere in ginocchio un intero settore che ancora lavora e produce in nome della qualità e della tipicità.

In particolare le aziende di montagna già da anni sono vittime di forti speculazioni che hanno sottratto parte dei terreni e innalzato i canoni di affitto a vantaggio di aziende spesso fasulle e con l’unico obiettivo di portare a casa i premi comunitari senza mai praticare realmente l’alpeggio con i propri animali.

 Ora i veri produttori, invece che essere aiutati, risultano “ingannati” dai premi della PAC e rischiano di essere ulteriormente (e irreparabilmente) danneggiati: in pratica i “furbi” portano a casa i soldi e chi effettivamente lavora e si merita i premi rischia di chiudere l’azienda.

 

Tutelare l’agricoltura significa conservare uno dei pochi elementi di orgoglio del nostro Paese e questo, spero, la politica non lo dimentichi mai.

 

Grazie per l’attenzione.

 

                                                                                                                      

  Il Presidente dell'Adialpi                                                                                                          Giovanni Dalmasso

 



[1] Articolo 15 del reg. UE n. 65/2011

[2] Si allega copia del documento

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